IMU BENI MERCI: LA “NUOVA” IMU NON CANCELLA L’OBBLIGO DICHIARATIVO

Autore: SCONOSCIUTO giovedì 04 gennaio 2024

Anche dopo l’approvazione della legge n. 160/2019, l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione.

L’importante principio interpretativo, che indica ai Comuni come comportarsi in caso di mancata  dichiarazione relativa ai “beni merce”, è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 17 ottobre 2023, n. 28806 (e già prima con l’Ordinanza 5191/2022).

La L. 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. "beni merce", che non siano locati, l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, la norma per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita prevede invece l'esenzione dall'IMU, finche' permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

La norma sopra citata – ricorda la Suprema Corte – non specifica se la dichiarazione IMU debba essere presentata "a pena di decadenza" dal beneficio, come invece previsto dal Decreto Legge n. 102 del 2013, articolo 2, comma 5-bis. Ciononostante, la L. n. 160 del 2019, articolo 1, comma 769, non ha abrogato il citato articolo 2, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione.

Secondo i Giudici di legittimità, la disposizione sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale; si tratta di un obbligo previsto a pena di decadenza, che non può pertanto essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta.

Sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica, la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia i permessi di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati, non potendo trovare applicazione nella fattispecie i principi di buona fede e collaborazione tra contribuente ed ente impositore.