L. 106/2011
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12/7/2011 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 2011, di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n 70 che ha apportato importanti novità in materia di riscossione coattiva.
Con le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 2, lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies), gg- septies) il legislatore ha previsto, a decorrere dai 1° gennaio 2012, un sostanziale mutamento dell'attuale assetto del sistema di riscossione delle entrate dei comuni intervenendo, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti che possono effettuare tale riscossione, sia relativamente alle modalità con le quali gli stessi possono procedere al recupero delle somme in argomento.
Le modifiche in commento incidono, com'è noto, sia sulle attività del Gruppo EquitaliaS.p.A. sia sulle società concessionarie in quanto prevedono, principalmente, che dal 1° gennaio 2012 le società del gruppo Equitalia cessino di effettuare le attività di accertamento liquidazione e riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (lettera gg-fer).
In proposito, nella considerazione del più generale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali, è utile rammentare che, a seguito di alcune modifiche intervenute da ultimo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2012, l'affidamento del servizio di riscossione da parte dei predetti enti potrà avvenire solo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
In particolare, si prevede che i comuni procedano alla riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali e, inoltre, alla riscossione coattiva che, nel caso in cui venga effettuata dagli stessi in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), numero 3), del D.Lgs. 446/97, avverrà sulla base dell'Ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, nonché secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 in quanto compatibili, con gli stessi limiti di importo e le stesse condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata. Viceversa, ove i comuni scelgano di utilizzare le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97, la lettera gg-quater), n. 2), stabilisce che la riscossione coattiva possa avvenire esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al Regio Decreto 639/1910.